Ordinanza n. 24 del 1970
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ORDINANZA N. 24

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 20, 21 e 23 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 maggio 1969 dal tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Barba Michele, l'INPS e la società italiana per condotte d'acqua, iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969;

2) ordinanza emessa l'11 luglio 1969 dal tribunale di Macerata nel procedimento civile vertente tra Giusepponi Luigi e l'INPS, iscritta al n. 359 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969;

3) ordinanza emessa l'11 luglio 1969 dal tribunale di Udine nel procedimento civile vertente tra Sicoli Armando e Bella Mario contro la Banca del Friuli, iscritta al n. 381 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.

Udito nella camera di consiglio dei 10 febbraio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto in fatto che le ordinanze in epigrafe sollevano la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, 21 e 23 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 primo comma, 36 e 38 secondo comma, della Costituzione, in quanto vietano il cumulo fra la retribuzione del lavoratore e le pensioni di invalidità o di anzianità a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

che i vari giudizi possono essere riuniti, trattandosi della stessa questione;

che in questa sede non vi é stata costituzione di parti.

Considerato che con la sentenza n. 155 dell'11 dicembre 1969, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 15, lett. b) e c), della legge 18 marzo 1968, n. 238, e dell'art. 20, primo comma lett. c) e secondo comma, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui vietano il cumulo della retribuzione del lavoratore con la pensione di invalidità o con quella di anzianità a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

che le sopraindicate ordinanze ripropongono la stessa questione, senza peraltro prospettare profili nuovi o comunque tali da indurre la Corte a modificare la decisione precedentemente adottata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, 21 e 23 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione dalle ordinanze indicate in epigrafe dei tribunali di Salerno, di Macerata e di Udine.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1970.